Luigi Bobba e Nicolò Melli: “Prestito sociale, la finanza buona”

Il «social lending» consente di investire denaro su progetti validati: lo scorso anno tramite 28 piattaforme erogati quasu 800 milioni. La Riforma degli Ets prevede sgravi fiscali ai gestori di questi portali. L’attesa di norme Ue per un crowdfunding ancor più trasparente.

Luigi Bobba e Nicolò Melli su Corriere Buone Notizie del 5 ottobre 2021

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Il 6° Report Italiano sul Crowdinvesting, presentato lo scorso luglio dalla School of Management del Politecnico di Milano, porta in evidenza il fenomeno del social lending. Stando ai dati del Rapporto, al 30 giugno 2021, erano 28 le piattaforme attive – a fronte di circa la metà l’anno precedente– che sono state in grado di erogare quasi 652 milioni a imprese e oltre 123 milioni a privati, contro i “soli” 29 milioni di euro mediati nel 2016. Nato nel 2005 nel Regno Unito, il social lending (o prestito sociale) è uno strumento che consente di mettere in relazione, tramite l’utilizzo di piattaforme digitali, soggetti interessati a prestare denaro con chi ha necessità di disporre – a fronte del rilascio di un rating basato sull’affidabilità creditizia – di risorse economiche per sviluppare progetti, sostenere la propria attività o semplicemente far fronte a bisogni di carattere finanziario. Sebbene relativamente recente, il prestito sociale ha registrato numeri importanti in termini  di flussi gestiti dai portali. Lo scorso anno, nel solo Regno Unito sono stati erogati circa 6.3 miliardi di euro in prestiti sociali e oltre tre sono quelli registrati nell’Europa continentale; valori che sono destinati a crescere esponenzialmente nei prossimi anni.  In questo contesto di rapido sviluppo, si è inserita anche la riforma del Terzo settore che, all’interno del Codice del Terzo settore, ha previsto una sezione specifica finalizzata all’introduzione di misure fiscali di sostegno allo sviluppo di alcuni strumenti di finanza sociale, tra cui proprio il social lending. Per la prima volta, si fornisce una veste giuridica e si incentiva – sia per il tramite del prestito sociale che per i titoli di solidarietà (questi ultimi non ancora operativi) – l’utilizzo di strumenti finanziari volti a favorire gli investimenti in progetti orientati a generare ricadute positive e benefici per le nostre comunità. Nello specifico, la norma del Codice relativa al social lending attribuisce un particolare vantaggio fiscale ai gestori dei portali online – siano esse società iscritte all’albo degli intermediari finanziari o istituti di pagamento – che svolgono attività di prestito sociale finalizzato al finanziamento delle attività di interesse generale promosse dagli ETS. Infatti, sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali, viene operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l’aliquota prevista per i titoli di Stato (12,50%) anziché del 26%. Dunque un incentivo fiscale che, da un lato, consente agli enti del Terzo settore iscritti al futuro RUNTS di diversificare le proprie fonti di finanziamento accedendo ad una moltitudine di piccoli “sostenitori”; dall’altro, mette a disposizione dei possibili prestatori un consistente beneficio fiscale. L’importante impulso dato al Social Lending si inserisce, peraltro, nel contesto del nuovo Regolamento finalizzato alla creazione di un regime armonizzato in materia di «crowdfunding» in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il nuovo impianto, che si applicherà anche alle piattaforme di social lending, introdurrà diverse nuove disposizioni volte a favorire la trasparenza e l’operatività delle piattaforme di crowdfunding. Ma c’è un’ulteriore e importante novità. Mentre diverse misure fiscali previste dalla Riforma sono ancora ferme al via, in attesa di decreti attuativi o dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, il decreto semplificazioni (d.l. 77/2021, art.66 bis, co.10) convertito in legge il 3 agosto scorso, proprio con riferimento al prestito sociale, ha cancellato la norma che prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministero dell’Economia per la determinazione delle modalità attuative. Questo (atteso e sperato) risultato arriva in un periodo critico per tante organizzazioni del Terzo settore che si trovano a dover fare i conti con una difficile ripartenza. Strumenti come il social lending – già da oggi immediatamente utilizzabile grazie alla nuova norma – rappresentano un’opportunità per gli ETS per rispondere alle sfide del presente.  Le molte potenzialità offerte dal “fintech” possono facilitare gli investimenti degli ETS nello sviluppo di nuove attività e servizi sia come risposta a bisogni inediti, sia come valorizzazione delle potenzialità’ insite nelle nostre comunità territoriali. La sfida dell’innovazione è aperta: sta agli ETS decide di percorrerla.

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