Radiografia delle 22.220 imprese sociali iscritte al Registro unico

Ad oggi circa il 90% del totale sono cooperative sociali ex l. 381/1991 e il restante 10% sono enti diversi dalle cooperative sociali. Tra le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, vi sono diverse centinaia di cooperative non “sociali”, ma anche diverse centinaia di società a responsabilità limitata (e altre società di capitali), che stanno diventando la seconda forma giuridica più utilizzata di impresa sociali

Lo scorso 21 marzo, in esecuzione di quanto disposto dal d.m. 106/2020 sulla base delle norme del Codice del terzo settore (“Cts”), i dati degli enti iscritti nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese sono stati “massivamente riversati” nel Runts, nell’apposita sezione di quest’ultimo registro, denominata “imprese sociali”.

leggi l’articolo di Antonio Fici su Vita.it del 28 marzo 2022

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Registro unico, i nuovi iscritti sono 485

L’analisi dei dati ad oggi 18 febbraio a quasi tre mesi dall’avvio del RUNTS. Fra gli enti sin qui iscritti: 68 sono fondazioni, 2 sono società di mutuo soccorso, i restanti 415 sono associazioni. Si tratta di enti che precedentemente non comparivano nei vecchi registri di settore delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus

Dal 24 novembre dello scorso anno è consentito agli enti che lo desiderino (l’iscrizione è infatti sempre opzionale) iscriversi nel RUNTS al fine di ottenere la qualifica di ente del terzo settore ed eventualmente anche la personalità giuridica di diritto privato (quest’ultima, in verità, è un’opzione soltanto per le associazioni, ma non già per le fondazioni, che senza la personalità giuridica non esisterebbero in quanto tali). Per chi lo voglia, un elenco di enti iscritti al RUNTS, aggiornato quotidianamente, è disponibile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo abbiamo consultato oggi 18 febbraio 2022, a quasi tre mesi dall’avvio del Registro: risultano 485 enti nuovi iscritti. Si tratta enti che precedentemente non comparivano nei vecchi registri di settore delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus e che quindi si sono iscritti ex novo al Runts.

Leggi l’articolo di di Antonio Fici su Vita.it del 18 febbraio 2022

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La riforma. La spinta del “Runts” al Terzo settore

Antonio Fici,  Avvenire.it, venerdì 4 febbraio 2022

Dopo una lunga attesa il Runts, Registro unico del Terzo settore, è divenuto operativo il 23 novembre scorso e i primi dati sulle iscrizioni sembrano confermare le iniziali aspettative: il “nuovo” Terzo settore, così come ridisegnato dalla Riforma del 2017, è diverso e più ampio rispetto al “vecchio”, quello fondato su una moltitudine di leggi speciali e di registri regionali.
Il rinnovato interesse si evince dalle oltre 3.000 domande di iscrizione già pervenute agli Uffici competenti in soli due mesi. Se da un lato è vero che c’erano già tanti enti scalpitanti “alla porta” del Runts, dall’altro lato è anche vero che a tutti era richiesto di confrontarsi con un nuovo strumento informatico. Il dato è dunque molto significativo. Testimonia come la procedura di iscrizione, per quanto perfezionabile, si stia confermando agevole, sia dal lato tecnico che giuridico, a dimostrazione del buon lavoro svolto da Ministero del Lavoro (per i profili disciplinari) e Unioncamere (per la parte informatica). (continua)

 

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La governance degli enti del terzo settore dopo la riforma – SAVE THE DATE – Roma 23 settembre ore 09.00 – 16.30

Il Prof. Giandomenico Mosco ed il Prof, Antonio Fici saranno lieti di avervi presenti al prossimo seminario organizzato da LUISS DREAM e TERZJUS

La governance degli enti del terzo settore dopo la riforma – SAVE THE DATE – Roma 23 settembre ore 09.00 – 16.30 – SALA COLONNE LUISS Guido Carli via Pola, 12

 

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Antonio Fici: “Non solo non profit: la riforma farà decollare il Terzo settore”

Il Rapporto «Terzjus» mostra l’evoluzione giuridica e culturale degli enti di utilità sociale e senza scopo di lucro

di Antonio Fici*, Avvenire, venerdì 2 luglio 2021

La riforma del Terzo settore, in vigore dal 2017, ha formalmente riconosciuto, e così attribuito dignità legislativa, a un insieme vasto e variegato di organizzazioni che condividono il medesimo obiettivo: perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La riforma non si è tuttavia limitata a fotografare l’esistente, ma ha cercato di tracciarne alcune possibili linee evolutive, individuate sulla base di tendenze già in atto o di prospettive di sviluppo auspicate, durante il suo iter di approvazione, dai principali stakeholder, i portatori d’interessi. Così, accanto a vincoli inevitabili in ragione delle agevolazioni di cui sono destinatari, vi sono anche, nella legislazione di riforma, numerose opportunità concesse agli enti del Terzo settore. Esse non concernono soltanto gli aspetti tributari o di relazione con gli enti pubblici (che sono i più noti e pubbliciz-zati), ma anche i profili più squisitamente organizzativi.

In questo senso, la riforma potrà dare impulso – e i primi segnali di questo processo sono colti nel 1° Rapporto di Terzjus che viene presentato oggi a Roma – a una nuova fase ‘creativa’ che potrà culminare nella riorganizzazione del settore su nuove e più solide basi. Un fattore evolutivo è innanzitutto rappresentato dalla stessa istituzione, a livello legislativo, dell’insieme organizzativo denominato ‘Terzo settore’. L’alluvionale legislazione speciale degli anni 90 dello scorso secolo aveva infatti, com’è noto, frammentato questo mondo, contribuendo a una sua ingiustificabile disarticolazione interna. Né la pur meritoria disciplina delle Onlus, data la sua natura essenzialmente fiscale, era riuscita a invertire o contenere questo processo. Oggi, invece, il Terzo settore è un ‘complesso di enti’ che ospita al suo interno organizzazioni di diversa natura, come ad esempio le ‘organizzazioni di volontariato’, la cui azione è prevalentemente gratuita, e le ‘imprese sociali’, che al contrario agiscono secondo logiche imprenditoriali.

Dopo la frenata, il cammino della norma del 2017 sta ripartendo e può completarsi. Una svolta culturale per tutta l’economia civile. L’Italia fa da apripista in Europa

​Nella ‘casa comune’ del Terzo settore potranno inoltre essere accolte ‘nuove’ tipologie di enti ignorate dalla legislazione preesistente, benché da tempo socialmente tipiche, come ad esempio gli ‘enti filantropici’, il cui obiettivo prevalente è promuovere o finanziare attività di interesse generale svolte da altri enti, e le ‘reti associative’ quali organismi di promozione, tutela e rappresentanza degli enti del Terzo settore. La prospettiva della nuova legislazione è dunque quella della ‘unità nella diversità’, ben rappresentata dall’esistenza di un Registro unico e nazionale (il Runts), suddiviso però al suo interno in sette sezioni, tante quanto sono, attualmente, le tipologie ammesse e riconosciute di enti del Terzo settore. L’unità potrà favorire il ‘dialogo’ tra soggetti che sono tra loro ‘diversi’ soltanto per il differente modo in cui perseguono i medesimi obiettivi, ma potrà anche promuovere l’uso ‘strumentale’ dei modelli organizzativi del Terzo settore. Si pensi ad esempio a una rete associativa che costituisca una società impresa sociale per lo svolgimento di attività strumentali (ad es. di formazione) in favore degli enti ad essa aderenti. Oppure a un’impresa sociale che dia luogo ad una fondazione filantropica al fine di supportare altri enti del terzo settore.

Esperimenti di ingegneria organizzativa, favoriti dalla nuova legislazione, si convertono così in fattori di forte innovazione sociale. I rapporti annuali di Terzjus cercheranno di cogliere questo aspetto dedi- cando ampio spazio alla narrazione di ‘buone prassi organizzative’ favorite dalla Riforma. Il riconoscimento legislativo del Terzo settore non poteva che realizzarsi attraverso una chiara delimitazione del suo ‘perimetro’ e la conseguente attribuzione di una specifica identità agli enti in esso rientranti. Oggi, finalmente, sappiamo cos’è Terzo settore e cosa non lo è. Chi può definirsi ente del Terzo settore e chi non lo può (più) fare (se non intende essere sanzionato). Gli enti del Terzo settore sono enti privati, indipendenti sia dagli enti pubblici sia da altri soggetti come i partiti politici e i sindacati. Essi svolgono una o più attività di interesse generale (tra quelle elencate dal legislatore) non per scopo di lucro bensì per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’iscrizione nel Runts è l’atto formale che ne completa l’iter di qualificazione giuridica.


Mancano solo due passaggi fondamentali: l’avvio del Registro unico, ormai imminente, e il rilascio dell’autorizzazione europea alla nuova disciplina fiscale, che il governo deve richiedere a Bruxelles

​Tutti i requisiti sopra menzionati sono dunque essenziali affinché un ente sia del Terzo settore. Dal quadro complessivo emerge peraltro un settore impropriamente definito ‘terzo’. Che non sia ‘terzo’ in ordine di importanza, rispetto al ‘primo’ e al ‘secondo’ settore, è un aspetto già messo in evidenza da diversi commentatori. Il Terzo settore non entra in gioco e non deve essere invocato solo in caso di ‘fallimento’ dello Stato e del mercato, ma deve essere trattato alla stessa stregua di questi ultimi due, ed anzi in certi casi loro preferito in ragione del suo collegamento con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, messo in luce, senza esitazioni, dalla tanto fondamentale quanto coraggiosa sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020. Ma a ben vedere, il nostro settore ‘terzo’ non può definirsi non solo perché una graduatoria tra settori è inconcepibile dal punto di vista logico, ma anche perché, in verità, i settori da individuare e considerare non sarebbero soltanto tre, ma molti di più. Innanzitutto, nell’ambito del ‘secondo’ settore, le società cooperative (la cui funzione sociale è riconosciuta dalla Costituzione) richiederebbero una collocazione specifica rispetto alle società lucrative. Non a caso, in alcuni Paesi europei, esse rien- trano (assieme agli enti senza scopo di lucro) nella categoria, anche normativa, dell’’economia sociale’.

In secondo luogo, anche in ragione della riforma del 2017, occorre tracciare una chiara linea di demarcazione tra il settore ‘non profit’ genericamente inteso e il settore degli enti non lucrativi di utilità sociale, denominato appunto ‘Terzo settore’. I due ambiti dovrebbero essere tenuti separati e distinti in analisi di ogni genere. Anche a livello statistico, ad esempio, ci si deve interrogare, come del resto si cerca di fare nel 1° Rapporto di Terzjus, su quante, delle oltre 350mila organizzazioni non profit censite dall’Istat (con riferimento al 31 dicembre 2018), diventeranno enti del Terzo settore iscrivendosi nel Runts. Se in prima battuta si può rispondere che non tutti gli enti non profit sceglieranno di qualificarsi come enti del Terzo settore, vi sono tuttavia diversi elementi che inducono a ritenere che il Terzo settore saprà attrarre molte più organizzazioni di quelle complessivamente già censite dall’Istat come istituzioni non profit. Emergeranno infatti ‘nuovi’ enti del Terzo settore in virtù di un quadro normativo favorevole sia al transito di diverse realtà organizzative dal ‘secondo’ al ‘terzo’ settore, sia alla generazione di ‘nuove’ realtà organizzative espressive del bisogno crescente dei cittadini di trovare soluzioni ‘private’ a istanze di interesse generale.


Non si può più parlare di settore ‘terzo’, anche perché gli ambiti sono ormai molti di più, e si generano processi innovativi


​Un forte contributo in questa direzione potrà anche venire dagli enti religiosi. Questi ultimi potranno infatti decidere di gestire le proprie attività di interesse generale costituendo un ‘ramo del Terzo settore’, funzionalmente e contabilmente separato dalle attività di culto svolte dal medesimo ente, oppure un autonomo, ancorché controllato, soggetto giuridico del Terzo settore. Affinché tutte le potenzialità della riforma possano realizzarsi, è necessario però che si completi il suo percorso di attuazione, cui mancano ancora, sostanzialmente, due passaggi fondamentali: il primo, l’avvio del Runts, è dato ormai come imminente; il secondo, il rilascio dell’autorizzazione europea alla nuova disciplina fiscale del Terzo settore, richiede invece la preventiva richiesta da parte del Governo italiano che si spera sia presentata senza indugio alla Commissione europea.

*Antonio Fici, Professore di Diritto Privato Università del Molise e Direttore scientifico di Terzjus

Luigi BobbaAntonio Fici: “Non solo non profit: la riforma farà decollare il Terzo settore”
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Luigi Bobba al Quirinale per presentare il primo rapporto sullo stato e sulle prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Sen.Luigi BOBBA,Presidente di TERZJUS
(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Presente anche il vercellese Gianfranco Astori, Consigliere per l’informazione del Presidente.

Si è svolto ieri, 1° luglio, l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e una delegazione di Terzjus, formata dal Presidente, Luigi Bobba, il Segretario Generale, Gabriele Sepio, e il Direttore Scientifico, Antonio Fici, per presentare e consegnare il primo Terzjus Report sulla Riforma del Terzo Settore, che stamani è oggetto di un seminario presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica.

“Siamo onorati – commenta Luigi Bobba – di avere avuto la possibilità di incontrare il Presidente Mattarella e di potergli presentare il rapporto “Riforma in movimento”, redatto in occasione del primo compleanno di Terzjus. Con il Presidente abbiamo sottolineato la novità della nuova legislazione, che si è proposta di dare un vestito unitario al mondo del Terzo Settore. Ma non bastano nuove norme per conseguire l’obiettivo di valorizzare quell’”Italia che ricuce”, è necessario infatti camminare tutti nella stessa direzione, solo così il Terzo Settore potrà veramente diventare struttura portante dell’intero Paese. Dai risultati del rapporto – conclude il Presidente Bobba – viene un invito forte alle istituzioni preposte all’attuazione della riforma, non solo ad accelerare il passo, ma anche ad accompagnare con adeguate risorse questo importante cambiamento.”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro con il Sen.Luigi BOBBA,Presidente di TERZJUS e una delegazione
(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Luigi BobbaLuigi Bobba al Quirinale per presentare il primo rapporto sullo stato e sulle prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia
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Appunti e spunti in tema di impresa sociale degli enti ecclesiastici.

L’ente ecclesiastico non può, in senso stretto, né assumere la qualifica di ente del terzo settore né quella, più specifica, di impresa sociale, ma può avvalersi della disciplina di cui al d.lgs. 112/2017 (come in generale di quella di cui al Codice del terzo settore) per esercitare, direttamente o indirettamente, un’attività d’impresa d’interesse generale. Ciò può avvenire in due modi: o costituendo un “ramo impresa sociale” oppure costituendo un’impresa sociale strumentale in forma di s.r.l. o di s.p.a. unipersonale.

Nello scritto si conduce un’analisi costi-benefici delle due opzioni alla luce della disciplina applicabile al “ramo impresa sociale” da un parte e alla società impresa sociale dall’altra. All’argomento molto dibattuto in dottrina della separazione patrimoniale si aggiunge l’elemento della governance come fattore in certi casi determinante ai fini della scelta.

Lo scritto riprende e sviluppa i contenuti della relazione presentata dall’Autore al seminario “Ente ecclesiastico e gestione delle proprie opere. Ente collegato e ramo. Opportunità e criticità”, organizzato da USMI e CISM il 27 novembre 2020.

leggi l’articolo del Prof. Avv. Antonio Fici, Direttore Scientifico di Terzjus – Osservatorio di Diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale

 

Luigi BobbaAppunti e spunti in tema di impresa sociale degli enti ecclesiastici.
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Pubbliche amministrazioni e Terzo Settore: quali rapporti dopo la sentenza 131/2020?

Il primo Quaderno dell’Osservatorio Terzjus esamina il conflitto interpretativo a livello giurisprudenziale ed istituzionale sugli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e la recente pronuncia della Consulta

Lo scorso 11 giugno Terzjus, associazione presieduta da Luigi Bobba che intende diffondere la cultura giuridica del Terzo Settore, ha organizzato il seminario “I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore. Prospettive e criticità alla luce degli artt. 55-56 del Codice“. Da quel momento di confronto è nato un un lavoro di riflessione tra diversi studiosi ed esperti che ha portato alla recente di pubblicazione di “I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020” a cura di Antonio Fici, Luciano Gallo e Fabio Gaglioni.

Il volume prende in esame gli articoli 55 e 56 del Codice del terzo settore – che dalla loro entrata in vigore sono stati al centro di un acceso conflitto interpretativo a livello giurisprudenziale ed istituzionale (vedi ad esempio qui e qui)  – e la più recente sentenza 131/2020 della Consulta, che sembra ridisegnare il quadro interpretativo in maniera più favorevole al Terzo Settore ed al suo diritto.

La pubblicazione, che inaugura una nuova Collana di studi e ricerche promossa da Terzjus, esplora tali temi in prospettiva sistematica e multidisciplinare. Qui è possibile scaricare il documento, mentre qui è disponibile la prefazione del volume a cura di Luigi Bobba.

Per saperne di più

I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore

fonte: Secondo Welfare del 19 ottobre 2020

Luigi BobbaPubbliche amministrazioni e Terzo Settore: quali rapporti dopo la sentenza 131/2020?
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Bobba: «Appalti sociali? Applicare il Codice del Terzo settore»

Il progetto dell’associazione Terzjus

dal Corriere della Sera – Buone Notizie di martedì 16 giugno 2020 pagina 4

Per affidare alle associazioni le attività estive dei bambini o la pulizia del verde le amministrazioni pubbliche non devono passare dal Codice degli appalti, perché basta il Codice del Terzo settore. A ricordare le novità introdotte dalla Riforma è Luigi Bobba, già sottosegretario al ministero del Lavoro con delega al Terzo settore dei governi Renzi-Gentiloni che a febbraio ha fondato «Terzjus – Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale». L’11 giugno la neonata associazione ha organizzato un seminario sul tema. Perché? Perché in due pronunce la giustizia amministrativa ha smorzato gli entusiasmi. «In giugno – spiega Bobba – il Tar della Toscana ha emesso una sentenza che stringe notevolmente il campo di applicazione e questo perché ha seguito un parere del Consiglio di Stato espresso nel 2018 che ha dato un’interpretazione molto restrittiva di questa possibilità prevista dal Codice». L’associazione ha riunito online gli esperti in materia per parlare de «I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore. Prospettive e criticità alla luce degli articoli 55-56 del Codice». Ne hanno discusso, tra gli altri, Antonio Fici, direttore scientifico di Terzjus; Felice Scalvini, consigliere di amministrazione di Terzjus e presidente di Assifero; Gregorio Arena, presidente di Labsus; Alessandro Lombardi, direttore generale del dipartimento del Terzo settore del ministero del Lavoro; e Marcello Clarich, Comitato scientifico di Terzjus. Per fare chiarezza sono attese a breve le linee guida del ministero del Lavoro. ( f. ch. )

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