Vita semplificata per il Terzo settore

Da ItaliaOggi

Gli enti che conseguono ricavi sotto i 220 mila euro (il precedente limite era 50 mila euro) possono approvare un semplice rendiconto di cassa al posto del bilancio di esercizio. E l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti di maggiori dimensioni.
Modifiche statutarie con le maggioranze dell’assemblea ordinaria entro il 3 agosto 2019, ma solo se finalizzate all’adeguamento alle nuove norme. Conservazione della personalità giuridica ottenuta col sistema concessorio nei casi di fuoriuscita delle associazioni e fondazioni dagli enti del terzo settore. Esclusione di un termine specifico per la redazione ed approvazione dei bilanci i quali, tuttavia dovranno essere presentati non oltre il 30 giugno di ogni anno. Sono le principali novità civilistiche apportate al dlgs 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del terzo settore» dal decreto correttivo che sarà pubblicato il 10 settembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 entrando in vigore dal giorno successivo.

Le modifiche statutarie. Le modifiche che le norme transitorie previste dall’art. 101, comma 2, del cts consentono di apportare agli statuti di Odv (Organizzazioni di volontariato), Onlus e Aps (Associazioni di promozione sociale) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (anche in seconda convocazione) subiscono due modificazioni.

La prima si connota in un mero ampliamento dei termini. Come più volte richiesto dal forum del terzo settore, i termini per le modifiche statutarie attraverso maggioranze semplici delle assemblee (anche in seconda convocazione e quindi con la mera maggioranza dei presenti) slittano dal 3 febbraio al 3 agosto 2019, consentendo, di fatto, migliori valutazioni agli enti anche alla luce del correttivo in commento.

La seconda correzione è, invece, finalizzata (così come con la riforma del diritto societario del 2004) a limitare le modifiche statutarie apportabili con maggioranze semplici.

Tali modifiche potranno, infatti, riguardare solo disposizioni inderogabili (oggetto sociale limitato in via esclusiva o principale alle attività di cui all’art. 5, previsione di un organo di controllo al superamento dei previsti limiti dimensionali ecc.) e l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili (es. esclusione delle deleghe assembleari). Tali limitazioni hanno, ovviamente, l’obiettivo di evitare che con maggioranze semplici possano modificarsi arbitrariamente gli statuti degli enti, configurando, a seconda dei casi, abusi di maggioranza o minoranza.

Conservazione della personalità giuridica. Su input del Consiglio di Stato, il decreto correttivo risolve il problema degli enti che avevano ottenuto il riconoscimento giuridico attraverso il sistema concessorio, sulla base del dpr 361/2000 ed essendo iscritti ai registri gestiti da prefetture e regioni, decidessero di iscriversi anche al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) per ottenere il riconoscimento giuridico attraverso il nuovo sistema ordinario. Questi enti, infatti, rischiavano di perdere definitivamente il primo riconoscimento giuridico nel caso in cui, dopo essere stati iscritti nel Runts, per obbligo (perdita dei requisiti richiesti per essere Ets-Enti del Terzo settore) o per specifica scelta dell’ente, avessero deciso di tornare ad essere disciplinati dalle norme del libro 1° del codice civile. A riguardo il nuovo art. 22, comma 1, prevede che gli enti anteriormente iscritti ai registri regionali o prefettizi durante il periodo di iscrizione al Runts “non perdano la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione”. Ne consegue che in caso di cancellazione dal Runts, andrà a riespandersi la pregressa iscrizione, evitando la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita. Tali nuove disposizioni possono ovviamente cancellare una remora per l’iscrizione al Registro del terzo settore di associazioni e fondazioni incentivandone l’adesione.

Bilancio. Con una modifica all’art. 87 del Cts (Codice del Terzo settore) viene previsto che gli Ets non commerciali, che non applicano il regime forfetario e che, nell’esercizio delle attività di interesse generale e diverse di cui agli art. 5 e 6 del Cts, non abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di ammontare non superiore a 220 mila euro (il precedente limite era pari a 50 mila euro), saranno legittimati a redigere, anziché il bilancio di esercizio di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) (costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e della relazione di missione), il rendiconto di cassa di cui all’art. 13, comma 2. Inoltre, nel novellato art. 87, comma 1 del Cts non si chiede più di riportare in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente. Rimangono tuttavia, i termini di deposito al Runts (art. 48) che non decorrono né dal periodo di chiusura dell’esercizio, né da quello di approvazione del bilancio ma sono fissati in ogni caso al 30 giugno di ogni anno. Con una modifica del co. 6 dell’art. 13 si prevede poi, che il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, può essere esposto, a seconda dei casi come segue:

– gli enti che redigono il rendiconto gestionale indicano le attività diverse nella relazione di missione;

– gli enti che redigono il rendiconto per cassa, lo documentano in un’annotazione in calce allo stesso;

– gli enti che redigono il bilancio, lo documentano nella nota integrativa.

Revisione legale e organo di controllo. Con specifiche modifiche al comma 6 dell’art. 30 viene chiarito che:

1) l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli Ets di maggiori dimensioni, cioè per gli enti che superano i parametri previsti dall’art. 31;

2) se, per previsione statutaria l’Ets affidi la revisione legale dei conti – quando essa sia obbligatoria – all’organo di controllo interno (piuttosto che ad un revisore legale esterno), questo possa avvenire a condizione che tutti (e non uno degli stessi come nel precedente disposto normativo) i componenti l’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2409-bis cc)

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